Chiarimento 2
Con riferimento al Bonus anzianità previsto dall’art. 7 del Regolamento, per coloro che hanno usufruito di un ormeggio con contratto a tariffa giornaliera per un periodo uguale o superiore a centocinquanta (150) giorni in ciascun anno, si precisa che non sono computabili i giorni ricadenti nel c.d. “ormeggio invernale”.
Inoltre
In caso di successione “mortis causa” nella proprietà della barca, si precisa, ai fini del calcolo del relativo bonus, che l’anzianità maturata dal “de cuius” si aggiunge a quella maturata dall’erede.
La presente nota di chiarimento costituisce interpretazione autentica del Regolamento e ne integra il contenuto, fermo restando quanto già previsto dalle disposizioni regolamentari vigenti.